4.
Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione: presiede il presidium delle commissioni di ricorso («presidium»), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori; assicura che le decisioni del presidium siano eseguite; assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium; comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporne le previsioni di spesa.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.