2.
La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 39, paragrafo 7.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.