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Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.