art_11__para_1
1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, sono fornite, in deroga all'articolo 10, paragrafo 2, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» riportato nell'allegato II. Tali informazioni devono essere chiare e comprensibili. Tutte le informazioni fornite nel modulo devono avere la stessa evidenza. Se il creditore ha fornito tale modulo, si considera che abbia soddisfatto gli obblighi di informazione stabiliti al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.