art_11__para_2
2. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, specificano, in deroga all'articolo 10, paragrafo 3, tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su una pagina: l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito; l'importo totale del credito; la durata del contratto di credito; il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti; i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento; l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; l’esistenza o l'assenza del diritto di recesso; l'esistenza del diritto al rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo; l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.