art_14__para_2
CCD2
2. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti: accumulare capitale per rimborsare il credito; gestire il credito; raccogliere risorse per ottenere il credito; fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.