lexiara

art_14__para_3

CCD2

3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore.

National law under this provision

1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.