art_14__para_5
5. Affinché i consumatori dispongano di più tempo per confrontare le offerte assicurative relative ai contratti di credito prima di acquistare una polizza assicurativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che i consumatori abbiano almeno tre giorni per confrontare le offerte di assicurazione collegate ai contratti di credito, senza che tali offerte siano modificate, e che i consumatori ne siano informati. I consumatori possono stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.