art_23__para_1
1. Qualora i creditori siano autorizzati a modificare i tassi debitori di contratti di credito esistenti, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore della modifica del tasso debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della modifica. Le informazioni di cui al primo comma comprendono l'importo dei pagamenti a partire dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la periodicità dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
← Articolo 23 · All articles · art_23__para_1__para →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.