art_2__para
CBAM
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci, in particolare per quanto riguarda concetti equivalenti a quelli di importazione nel territorio doganale dell'Unione e di immissione in libera pratica, per quanto riguarda le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM relativamente a tali merci e i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.