6.
I paesi terzi e i territori sono elencati nell'allegato III, punto 1, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti: il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) si applica a tale paese terzo o territorio o tra tale paese terzo o territorio e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS al sistema per lo scambio di quote di emissioni di detto paese terzo o territorio; il prezzo del carbonio pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.