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Sezione V — ((Organi di controllo))

TUF

1. ((L'organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi; c) sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa', ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni; d) sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societa', mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.)) 2. ((L'organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attivita' di vigilanza che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.)) 3. ((Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04