CAPO II — ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE
((1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, e' soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))
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