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PARTE V — SANZIONI TITOLO I SANZIONI PENALI CAPO I INTERMEDIARI E MERCATI

TUF

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04