TITOLO II — SERVIZI ((E ATTIVITA')) DI INVESTIMENTO CAPO I SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE
(( 1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04