((CAPO III — SANZIONI AMMINISTRATIVE))
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative ((...)) previste dal presente capo importa la confisca ((di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito)). ((135)) 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. 3-bis. ((In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.)) ((135)) (12) (81)(87)
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