((CAPO III — SANZIONI AMMINISTRATIVE))
(( 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). (( 4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. )) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)). 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04