TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro ((dieci milioni)). (73) ((98)) 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo ((83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,)) 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; ((98)) b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84)). ((98))
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