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TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE

TUF

1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.)) ((135)) 1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). (98) 1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). (98) 1-bis. ((Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.)) ((135)) 1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 1-quater. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2026, N. 128)). Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine ((di cui all'articolo 194-bis.1)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine ((di cui all'articolo 194-bis.1)) da parte della persona giuridica. ((135))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04