TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE
(( 1. Nelle materie e per le violazioni a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonche' degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010. 2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04