TITOLO II — SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. ((La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita', secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna.)) 2. ((La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.)) 3. ((Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.)) ((135))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04