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((TITOLO II-bis)) — ((DISPOSIZIONI COMUNI))

TUF

1. ((Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo' presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.)) 2. ((Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita' accoglie la proposta o la respinge.)) 3. ((Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.)) 4. ((Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.)) 5. ((Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi dell'articolo 195-bis.)) 6. ((La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7.)) 7. ((In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.)) 8. ((La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.)) ((135))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04