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TITOLO II — SERVIZI ((E ATTIVITA')) DI INVESTIMENTO CAPO I SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

TUF

1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob. 2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e' inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attivita' consolidate delle imprese del gruppo ((stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo,)) che detengono individualmente attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. (109) 2-bis. ((Nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga e' concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; e' negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga e' concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:)) a) ((se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalita' di registrazione dell'operativita' utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attivita' tra i soggetti del gruppo;)) b) ((la natura, l'entita' e la complessita' delle attivita' svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso;)) c) ((l'importanza delle attivita' svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano.)) 2-ter. ((La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa e' trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.)) 3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20. 4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20. 5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e' revocata quando: a) sussiste una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attivita' totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4. 7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim puo' continuare a svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i quali e' stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19. 8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche. 9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonche' delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive. 10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico. 11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attivita' di investimento. 12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04