PARTE VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TUF
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
← Art. 205. · All articles · Art. 207. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04