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CAPO II — SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ((E DELLE ATTIVITA'))

TUF

((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell'Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70.)) ((73))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04