CAPO III — OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA
(( 1. Le banche italiane possono prestare servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali e' disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia puo' vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorita' competente dello Stato membro ospitante in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4. 2. Le banche italiane possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4. 3. Alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario. 4. La Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformita' con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04