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CAPO III — OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

TUF

1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13 ((e 14-bis)) del T.U. bancario. ((133)) 2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. ((133)) 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133)) 6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia piu' vigente, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. ((133)) 6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi. 7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare, in via generale, i servizi e le attivita' che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04