TITOLO III — GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO CAPO I SOGGETTI ((...)) E ATTIVITA' ESERCITABILI
1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle societa' di partenariato in gestione interna, nonche')) alle societa' di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133)) 1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133)) 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalita' di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle societa' di partecipazione finanziaria, intese come societa' che detengono partecipazioni in una o piu' imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle societa' controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04