PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del ((regolamento (UE) 345/2013)), relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del ((regolamento (UE) 346/2013)), relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del ((regolamento (UE) 345/2013)) e del ((regolamento (UE) 346/2013)). La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e' commercializzato. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli ((35, 35-ter e 35-novies.2)), registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del ((regolamento (UE) 345/2013)) e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del ((regolamento (UE) 346/2013)). ((Tali gestori sono iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Banca d'Italia.)) Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, ((35-septies, 35-octies, 35-novies, 35-novies.1, 35-novies.2, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, 35-novies.6, 35-decies, 35-duodecies e 35-terdecies)) e la relativa disciplina di attuazione ((in quanto compatibili)) con il ((regolamento (UE) 345/2013)) e il ((regolamento (UE) 346/2013)). 2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a effettuare: a) la notifica nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 17, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 346/2013)) con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF; b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 15-ter del ((regolamento (UE) 346/2013)) in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF. 2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste: a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 345/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato regolamento; b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 346/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato regolamento. 2-quater. La Consob e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste: a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 345/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento; b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 346/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento. 2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le misure previste: a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 345/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento; b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del ((regolamento (UE) 346/2013)) nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento. 2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies. 3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 16 del ((regolamento (UE) 346/2013)). Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 17 del ((regolamento (UE) 346/2013)) con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori. 3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 4-bis del ((regolamento (UE) 346/2013)), e a informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 3, lettera o), del ((regolamento (UE) 346/2013)). 3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attivita' di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o e' stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del ((regolamento (UE) 346/2013)). 4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 17 del ((regolamento (UE) 346/2013)) nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del ((regolamento (UE) 345/2013)) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del ((regolamento (UE) 346/2013)), nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. 4-bis. La Consob e' responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM: a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013; b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 13, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) 346/2013)). 4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del ((regolamento (UE) 346/2013)): a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo e' commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 22, paragrafo 3, del ((regolamento (UE) 346/2013)) con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni; b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e all'articolo 22, paragrafo 3, del ((regolamento (UE) 346/2013)); c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dell'articolo 22, paragrafo 5, del ((regolamento (UE) 346/2013)) e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni. 5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del ((regolamento (UE) 345/2013)) e dall'articolo 17 del ((regolamento (UE) 346/2013)). La Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del ((regolamento (UE) 345/2013)) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del ((regolamento (UE) 346/2013)). ((133)) 6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE. 7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo. 7-bis. ((I gestori registrati ai sensi del comma 2 possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'articolo 35-quaterdecies, alle condizioni stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04