PARTE I — DISPOSIZIONI COMUNI
1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503. 2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente: a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;; b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503. 4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503. 5. Per le finalita' indicate al comma 2, la Consob e' l'autorita' competente: a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503: 1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding; 2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalita' di esercizio della funzione di controllo della conformita' alle norme ove prevista; b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonche' a svolgere la relativa attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503. 6. Per le finalita' indicate al comma 2, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di: a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies, e di continuita' dell'attivita'; c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative; d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonche' con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del testo unico bancario; e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503; f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina ((di cui all'articolo 13, commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis,)), nonche' con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del testo unico bancario. 7. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. I protocolli d'intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto: a) l'esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo; b) lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 8. La Consob e' il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita' competenti e con l'ESMA. 9. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 10. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 11. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonche' dal regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalita', dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, nonche' dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari. 12. Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04