CAPO II-QUINQUIES — ((FIA che investono in crediti))
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39. 2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale operativita'. (132) 3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. ((La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalita' da essa stabilite.)). (73) ((133)) 4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04