((CAPO I-BIS — PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO PRECOCE))
(( 1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che cio' non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita' dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario. 2. La societa' posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa puo' prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario. 4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04