CAPO II — DISCIPLINA DELLE CRISI
TUF
1. ((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.)) 2. ((Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.)) 3. ((La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04