((TITOLO I-BIS — DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI CAPO I FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA))
1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione. 2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1)); 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia; ((133)) b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; ((64-quater, commi 1, 7 e 9)) e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob; ((133)) c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli ((64, commi 7 e 7-bis)); 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; ((65-bis, comma 3-bis;)) 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 ((...)), spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, e' attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia; ((133)) d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob; e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4 e 5. 3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; ((64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9)); 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3)); 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. ((133)) 4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonche' di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalita' stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4. (73)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04