((Sezione II — Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione))
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di: a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell'operativita' del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire le potenziali conseguenze negative per l'operativita' dei sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione, del sistema organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento dei sistemi; c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualita' dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilita' di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi. 2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresi' le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilita' per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema. 3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob: a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto ((dall'articolo 65-quater, commi 2 e 3)), gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprieta' dello stesso gestore; b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti. 3-bis. ((Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione si applica l'articolo 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter.)) ((133)) (73)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04