((Sezione IV — Accesso alle sedi di negoziazione))
TUF
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). (73)
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