Sezione V — ((Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione))
1. ((Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:)) a) controllare le posizioni aperte delle persone; b) ((ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entita' e la finalita' di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' o passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;)) c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante. (73)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04