Sezione V — ((Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione))
(( 1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies e puo' altresi': a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l'esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all'entita' e alla finalita' di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attivita' e passivita' nel mercato sottostante; b) limitare la possibilita' di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull'entita' di una posizione che detto soggetto puo' detenere in ogni momento a norma dell'articolo 68; c) richiedere a chiunque di adottare misure per ridurre l'entita' di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci. 2. La Consob comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri le informazioni relative a: a) eventuali richieste di riduzione dell'entita' di una posizione o esposizione, ai sensi del comma 1, lettera c); b) eventuali limitazioni alla possibilita' delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, ai sensi del comma 1, lettera b). 2-bis. La notifica, se del caso, include informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma 1, lettera a), compresa l'identita' della o delle persone cui e' stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all'entita' delle posizioni che qualsiasi persona puo' detenere in qualsiasi momento, le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma 2 e le ragioni addotte. La notifica e' fatta almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, la notifica puo' essere effettuata meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma 1, lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso, la Consob ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009. La Consob invia una notifica in conformita' del presente comma anche quando ha intenzione di adottare le misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. La Consob, a seguito della ricezione di una notifica, da parte di autorita' competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione dell'entita' di una posizione o esposizione o di limitazione alla possibilita' delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, puo' adottare misure in conformita' del comma 1, lettere b) o c), quando tali misure sono necessarie per conseguire l'obiettivo dell'autorita' competente di altro Stato membro che ha effettuato la notifica.)) ((73))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04