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PARTE II — DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I ((DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA)) CAPO I VIGILANZA

TUF

(( 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformita' anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e integrita' dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' dell'insieme o di una parte del sistema finanziario. 4. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. 5. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresi' ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte. 6. Ciascuna autorita' esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformita' ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l'altra autorita'.)) ((73))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04