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PARTE II — DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I ((DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA)) CAPO I VIGILANZA

TUF

1. La Consob puo', nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attivita' di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non e' autorizzato allo svolgimento delle attivita' indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob puo' vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attivita' di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04