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((Sezione VII — Riconoscimento dei mercati))

TUF

(( 1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica. 2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operativita' dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 4. La Consob puo' specificare, con regolamento, le modalita' e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.)) ((73))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04