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CAPO II — ((AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA))

TUF

(( (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23).)) (( 1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorita' competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformita' all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo. 2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23; b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonche' il nuovo organo di controllo. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima: a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23; b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23. 5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23. 6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti, la Banca d'Italia puo' emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04