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(( CAPO II-BIS — (CRISI DELLE CONTROPARTI CENTRALI) ))

TUF

(( 1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. 2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della societa', non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 3. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 2. 4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. 5. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorita'. 6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa'. 7. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario. 8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04