PARTE II — DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I ((DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA)) CAPO I VIGILANZA
1. Alle SIM, ((ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna)) si applica l'articolo 159, comma 1. 2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano. 2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' rilasciato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04