((CAPO III)) — ((VIGILANZA))
TUF
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli ((62-octies, 62-novies, 62-decies,)) 79-sexies e 79-quaterdecies. ((73))
← Art. 90-sexies. · All articles · Art. 91. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04