SEZIONE III — ((Responsabilita' amministrativa da reato))
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter ((, 517-quater e 517-octies, quarto comma,)) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
← Art. 25-bis. · All articles · Art. 25-ter. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04