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SEZIONE III — ((Responsabilita' amministrativa da reato))

1. ((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.)) 2. ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.)) 3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04