Capo I — RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04