CAPO III ((TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA))
(( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04