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CAPO III ((TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA))

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale ((di statistica, sentiti i Ministri)) della salute, dell'interno e il Garante.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04